Il TAR di Bolzano boccia l'ampliamento del comprensorio sciistico in Val Senales: vittoria per le associazioni e per la comunità

Nel 2021 la società Funivie Ghiacciai Val Senales spa propone un ampliamento del comprensorio sciistico in Val Senales. Dopo tre anni e due pareri contrastanti immotivati dell'Autorità ambientale, nel 2024 la Giunta provinciale autorizza i lavori con una delibera. Quattro associazioni la impugnano e il 17 giugno scorso il TAR di Bolzano dà loro ragione. Di seguito la vicenda, la sentenza e le dichiarazioni di alcuni attori
Area sciistica del Ghiacciaio della Val Senales
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Il comprensorio sciistico della Val Senales non verrà ampliato: è questa la decisione del TAR di Bolzano, che il 17 giugno ha accolto il ricorso di Cai Alto Adige, Federazione Ambientalisti Alto Adige, Lipu e Mountain Wilderness, che avevano chiesto l'annullamento della delibera della Giunta provinciale che il 5 marzo 2024 aveva, al contrario, autorizzato l'ampliamento.

Il progetto, presentato da Funivie Ghiacciai Val Senales S.p.a., prevede un intervento su un'area della Val Senales classificata nel Piano paesaggistico come “zona rocciosa - ghiacciaio”, tutelata dalla legge regionale 9/2018, per lo più incontaminata, ma anche piena di morene, laghi e specie animali protette, già a rischio a causa del cambiamento climatico.

 

Il caso

Durante l'estate del 2021 la società Funivie Ghiacciai Val Senales S.p.a. presenta al Comune uno studio di fattibilità per realizzare interventi integrativi per sviluppare la zona sciistica. Lo studio è composto da una planimetria, una documentazione fotografica, una relazione tecnica e dal rapporto ambientale, questi ultimi due risalenti a luglio 2021. 

Il piano prevede in particolare:

  • la sostituzione dei due impianti di risalita esistenti, "Gletschersee 1 e 2" con una moderna seggiovia a sei posti, lunga circa 1 km;
  • la creazione di una stazione a valle e una a monte, dismettendo quelle vecchie, per ridurre il rischio di valanghe e per continuare a garantire l'accesso al ghiacciaio della zona, che si sta ritirando;
  • nuove piste per circa 2,6 ettari.

A settembre 2021 il Consiglio comunale approva lo studio di fattibilità, mentre le associazioni Alpenverein Südtirol e Heimatpflegeverband Südtirol, impegnate nella salvaguardia dell'ambiente, presentano delle osservazioni.

Il progetto viene trasmesso all'Ufficio provinciale Pianificazione territoriale e cartografia, e viene nominato il Gruppo di lavoro in materia ambientale.

A questo punto inizia il lungo iter per l'approvazione dello studio di fattibilità, che si può riassumere così: a settembre il Gruppo di lavoro pubblica una relazione istruttoria in cui si esprime in senso negativo sullo studio di fattibilità e, qualche giorno dopo, anche il Comitato ambientale si dichiara contrario alla sua approvazione. A novembre la società richiede un'audizione in cui offre nuova documentazione a supporto del proprio progetto e a dicembre il Comitato si esprime in modo favorevole

Lo studio di fattibilità viene approvato definitivamente dalla Giunta provinciale il 4 marzo 2024, con la delibera n. 115, mentre le osservazioni delle due associazioni vengono rigettate.

Nel maggio 2024, Cai Alto Adige, Mountain Wilderness, Lipu e Federazione Ambientalisti Alto Adige presentano un'istanza di accesso agli atti per avere copia di tutti i documenti prodotti durante questa procedura e qualche giorno dopo li impugnano davanti al TAR di Bolzano, dando inizio al processo.

 

Perché il processo

Come si legge nella sentenza, i motivi dell'impugnazione, accolti dal TAR, sono stati:

  • l'assenza della Valutazione Ambientale Strategica – VAS;
  • l'assenza della Valutazione di Incidenza Ambientale – la VIncA;
  • un immotivato cambiamento di indirizzo del Comitato ambientale che, a settembre 2023 esprimeva parere negativo sullo studio di fattibilità, supportato dall'altrettanto negativo parere del Gruppo di lavoro, mentre a dicembre si dichiarava favorevole.

Abbiamo parlato con Laura Polonioli, la legale che ha impugnato la delibera a nome delle quattro associazioni. 

 

La VAS

L'avvocata ci ha spiegato che nel 2023 alcune sentenze del Consiglio di Stato (la n. 2852 del 21 marzo e la n. 3879 del 18 aprile) hanno incluso gli interventi integrativi alle zone sciistiche tra gli atti di pianificazione, per i quali è necessaria la VAS. Nel luglio di quello stesso anno la provincia ha così emanato la legge n.15/2023, che modifica la norma precedente in materia di aree sciabili attrezzate (la n. 14/2010) e stabilisce nero su bianco: “Gli interventi integrativi costituiscono atti di pianificazione”. 

Nonostante gli interventi del Consiglio di Stato e della legge, si è creata una situazione ibrida, e questo caso ne è l'esempio: è stata applicata la normativa degli interventi integrativi, ma non è stata fatta la VAS” chiarisce Laura Polonioli.

La VAS è una procedura che valuta gli impatti ambientali di piani e programmi e permette di fare pianificazioni che siano sostenibili per l'ambiente. Viene realizzata dall'autorità amministrativa competente ad approvare il progetto.

Sul sito dell'Ispra sono indicati due elementi essenziali di questa procedura: i soggetti competenti in materia e il pubblico interessato al processo decisionale possono partecipare alla procedura, presentando osservazioni al progetto; oltre al piano proposto, devono essere individuate e valutate anche alternative valide. 

Due elementi essenziali per tutelare tutti gli interessi in gioco e per garantire la più ampia trasparenza decisionale possibile.

In concreto, l'amministrazione responsabile della VAS deve garantire la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti dando loro comunicazione delle osservazioni presentate. La sentenza evidenzia che questo passaggio è mancato dopo l'audizione proposta dalla società in cui ha presentato nuove considerazioni: il comitato avrebbe dovuto riaprire l'istruttoria, trasmettendo le osservazioni al Gruppo di lavoro, che si sarebbe dovuto esprimere sul punto. 

In fase di approvazione, il Comitato deve inoltre pubblicare una dichiarazione di sintesi, in cui dà conto delle osservazioni ambientali integrate, di come ha valutato il rapporto ambientale, l'esito delle consultazioni e i motivi per cui è stato scelto un piano e non le altre alternative possibili. Anche questo passaggio sarebbe mancato.

Infine, la procedura di VAS prevede anche la pubblicazione delle misure adottate per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi del piano approvato, il monitoraggio degli obiettivi prefissati, le risorse e le modalità di svolgimento, in modo da adottare prontamente eventuali correttivi. Anche questo passaggio risulta mancante. 

Pertanto, il TAR ha accertano che la VAS non è stata effettuata.

 

La VIncA

Oltre alla VAS, è necessaria anche la VIncA, un processo che valuta l'impatto di piani, programmi, progetti, interventi o attività sulla rete Natura 2000. Nelle strette vicinanze dell'area interessata dall'ampliamento ci sono due siti Natura 2000: a 150 m c'è l'austriaco "Alpi della Otztal" e a 2000 m c'è il "Parco naturale del Gruppo di Tessa"

La sentenza chiarisce che, anche quando l'intervento non incide direttamente, ma si trova nelle vicinanze di un sito Natura 2000, è necessaria la VIncA”, suggerisce Laura Polonioli. 

La procedura va realizzata sia per la prossimità con questi siti, sia perché si tratta di piani che possono avere effetti transfrontalieri, vista la presenza del sito al confine con l'Austria. 

E non è tutto: la zona è frequentata dalla Pernice bianca, una specie protetta inserita nella Direttiva Uccelli, e ospita anche altri habitat protetti. I lavori di ampliamento degli impianti sciistici ridurrebbero le aree in cui questi animali possono nidificare e nutrirsi, che sono già diminuite a causa delle alte temperature.

 

L'immotivato cambio di orientamento del Comitato ambientale

Quando il Gruppo di studio prima e il Comitato ambientale dopo si sono espressi negativamente sullo studio di fattibilità, Funivie Ghiacciai spa ha proposto un'audizione presentando nuove osservazioni. Il secondo parere del Comitato – l'Autorità competente in materia ambientale – stavolta positivo, si limita a riportare le motivazioni espresse dalla società, affermando che queste “potrebbero” superare le criticità sollevate in precedenza.

Nel secondo parere, il Comitato non spiega perché ha cambiato orientamento. Per esempio, non argomenta perché non ci sarebbe più stata quell'incidenza negativa sugli habitat che era stata rimarcata nei primi due pareri negativi. In sostanza il Comitato si è fatto bastare le osservazioni presentate dalla società proponente”, continua Laura Polonioli.

Il TAR ha dichiarato che il Comitato, nel rilasciare il parere, deve esprimersi sulle osservazioni presentate dalla società, e su come queste avrebbero modificato il suo giudizio. L'unico caso in cui può evitare questo processo è richiamando le valutazioni espresse da un'altra Amministrazione competente in materia ambientale. Ossia, non in questo caso.

Nel decidere, deve inoltre tenere in considerazione il parere del Gruppo di lavoro che, non essendosi potuto esprimere sulle ulteriori osservazioni proposte dalla società, è rimasto negativo. 

 

La decisione del TAR

Accogliendo questi motivi, il TAR di Bolzano ha annullato la delibera 115 del 4 marzo 2024 della Giunta provinciale con cui è stato approvato lo studio di fattibilità. 

La sentenza è molto chiara: sembra un chiarimento alla provincia su come agire in questa situazione. Ciò è stato possibile grazie all'impegno e allo studio delle associazioni e dei volontari che in questo modo danno il loro contributo affinché le cose vengano fatte secondo la legge” conclude l'avvocata.

 

La parola alle associazioni ricorrenti

Abbiamo contattato le associazioni che hanno presentato il ricorso al Tar. Di queste, ci hanno risposto Cai Alto Adige, Lipu e Mountain Wilderness.

Carlo Zanella, presidente del Cai Alto Adige, definisce questa sentenza una "pietra miliare" e continua "dovrebbe fare scuola. Chi ha proposto il progetto è una potenza in questa zona. Oltre alla società ha anche i quotidiani locali, sia in italiano sia in tedesco. Le cose non sono state fatte regolarmente. Abbiamo fatto una riunione con i rappresentanti della società, quando il Comitato aveva detto che voleva bocciare lo studio di fattibilità, ed era tutto fumoso e improvvisato: parlavano di valanghe dove non ci sono; volevano trovare un accordo con noi, ma se le cose vengono fatte contro la legge, non possiamo".

Anche Giorgia Gaibani, responsabile Natura 2000 e Difesa del territorio della Lipu, è soddisfatta della decisione: “Riteniamo che questa sentenza ribadisca, ancora una volta, che devono essere sottoposti a VIncA anche quei piani e progetti che, sebbene esterni a uno o più siti Natura 2000, potrebbero comunque avere incidenze negative indirette su tali siti”. 

Mountain Wilderness ritiene che questa vicenda sia un segnale forte per il territorio: le associazioni si prendono cura del bene comune.

 

La società Funivie Ghiacciai spa

Abbiamo contattato per email anche Funivie Ghiacciai Val Senales spa, senza ottenere risposta.

Dal 2018 la società è del gruppo Athesia, di proprietà della famiglia Ebner, una realtà editoriale italiana con sede a Bolzano. I giornali ai quali faceva riferimento Carlo Zanella sono quelli di cui è proprietaria: il "Dolomiten", "Alto Adige", "Il nuovo Trentino", "L'Adige" e "Radio Dolomiti".

Funivie Ghiacciai Val Senales nasce nel 1972 su iniziativa dell'imprenditore Leo Gurschler. La prima corsa della funivia è stata inaugurata il 12 luglio 1975.