Un esemplare di lupo © Clame Reporter, wikicommons
Un esemplare di lupo, il principale contendente dello sciacallo dorato nella definizione degli areali © pixabay
Piero Genovesi, Responsabile fauna selvatica di Ispra © Piero Genovesi
La sede del TRGA di Bolzano © Vollmond11, wikicommons
È un percorso particolarmente travagliato e che solleva molti interrogativi quello del provvedimento della Provincia di Bolzano dello scorso venerdì: sia per le modalità con cui è stato presentato, in deroga all'iter previsto, sia per le tempistiche. L'atto disponeva il “prelievo mediante abbattimento di un esemplare di lupo – si legge nella documentazione ufficiale del Tgra di Bolzano – nei territori dei Comuni di Marebbe, Braies e Valdaora”. Il decreto, infatti, si è scontrato con due differenti ricorsi presentati dall’associazione animalista Lndc Animal Protection, i quali hanno portato il presidente del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano a sospendere il provvedimento di abbattimento con un decreto cautelare urgente.
Secondo quanto ricostruito attraverso la lettura del secondo decreto del Tgra, infatti, sulla sospensione pesa innanzitutto il rapporto diretto tra i due ricorsi, il primo dei quali contestava il limite massimo di tre esemplari fissato dalla Provincia per il 2026.
Non sospendere il decreto di abbattimento dello scorso venerdì, dunque, avrebbe potuto rendere irreversibile il primo contenzioso, già sollevato nelle scorse settimane, e inficiare un eventuale accoglimento favorevole della controversia. Il primo dei due ricorsi era stato presentato da Lndc sulla base di dati ritenuti dall’associazione “non immediatamente conciliabili sulla consistenza della popolazione”, come descritto nella misura cautelare, la quale cita anche il parere favorevole di Ispra relativo alla quota, espresso in percentuale sul numero totale di esemplari presenti.
Il presidente, dunque, ha ritenuto plausibile che il terzo abbattimento avrebbe potuto consumarsi prima della decisione collegiale sulle richieste cautelari pendenti, che avverrà con la camera di consiglio del 14 ottobre. L’abbattimento avrebbe reso di fatto inutile un’eventuale e successiva decisione favorevole del collegio in merito al primo ricorso.
In altre parole, se il Tribunale dovesse giudicare eccessivo il valore di tre lupi abbattibili per il 2026, l'aver già raggiunto la soglia al momento della decisione avrebbe provocato un danno non reversibile. Due dei tre esemplari autorizzati, inoltre, erano già stati abbattuti nelle aree malghive di Fojedöra, nel Comune di Marebbe, lasciando quindi un solo lupo ancora prelevabile per il 2026. A queste motivazioni si aggiunge, nel documento, la prossima conclusione del periodo dell’alpeggio, “con conseguente significativa riduzione del rischio di predazioni di lupi nel periodo intercorrente fino alla prossima camera di consiglio utile”, scrive il Presidente, la cui decisione ha quindi ritenuto prevalente, in questa fase, la possibilità che il danno diventasse irreversibile.
Il nodo del terzo abbattimento
Ma la decisione di Arno Kompatscher, presidente della provincia autonoma, è destinata a far discutere anche per un altro motivo. Nel corso dell’iter che ha portato alla firma del decreto di abbattimento per l’esemplare ritenuto responsabile di numerose uccisioni tra ovini e caprini, infatti, non è stato richiesto a Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, un parere sugli aspetti tecnici del singolo abbattimento.
“Le leggi provinciali di Trento e Bolzano, già prima dell'abbassamento dell’indice di tutela del lupo prevedevano che le due province autonome potessero intervenire anche con abbattimenti, purché ci fosse un parere di Ispra. Adesso non è più necessaria, anche per le altre regioni, l'autorizzazione del ministero dell’ambiente, ma il parere tecnico di Ispra rimane, anche se non spetta a noi valutare se l’iter seguito è corretto o meno”, afferma Piero Genovesi, responsabile fauna selvatica dell’Istituto.
Nel corso del processo valutativo, infatti, l’Istituto è chiamato dalle normative vigenti a esprimere un parere obbligatorio ma non vincolante: “L’orientamento delle corti amministrative è che per discostarsi da questo parere occorre offrire delle motivazioni tecniche solide”, aggiunge. In questo caso, prosegue Genovesi, a occuparsi dei pareri eventualmente discordanti e a valutare gli atti presentati sono i Tribunali amministrativi regionali.
Il mancato coinvolgimento di Ispra
In questa occasione, però, non è stato possibile arrivare a questo livello di approfondimento tecnico della questione, dal momento in cui la Provincia non ha trasmesso a Ispra alcun materiale relativo al singolo caso: “Non ci sono stati dati elementi, la Provincia non ci ha mandato dati di dettaglio, e non abbiamo potuto valutare il tipo di danno che il lupo o che i lupi hanno causato e quanto fosse ascrivibile a quegli specifici individui. Non abbiamo avuto elementi sulle misure prevenzione messe in atto, né elementi per valutare aspetti tecnici”, afferma Genovesi in merito alla vicenda.
“Non abbiamo potuto valutare il tipo di danno che il lupo o che i lupi hanno causato e quanto fosse ascrivibile a quegli specifici individui” Piero Genovesi
Adesso, afferma il responsabile fauna selvatica dell’Istituto, “saranno le Corti amministrative a valutare se c'è stata una mancanza procedurale o e se l'iter seguito dalla Provincia è corretto. Io rilevo solo che, in generale, le altre amministrazioni chiedono sempre [il consulto sugli, ndr.] elementi tecnici. La Provincia ha ritenuto che fosse sufficiente la valutazione numerica, saranno poi le Corti a valutare”, aggiunge.
Il parere precedente sulle quote di lupi
Il parere tecnico di Ispra viene generalmente richiesto in relazione a tre aspetti, in primis quello numerico, elemento essenziale per le norme comunitarie: “Anche con l'abbassamento del livello di protezione del lupo, la direttiva habitat impone che i prelievi degli animali non mettano in pericolo le popolazioni. A noi viene chiesto di valutare quanti animali possono essere rimossi da ogni ambito amministrativo, regione o provincia autonoma, per non avere un impatto sullo stato di conservazione delle popolazioni oggetto di prelievo”, afferma Genovesi, citando il precedente parere sul numero massimo di tre lupi abbattibili.
“La Provincia di Bolzano ci aveva chiesto un parere in questo senso che abbiamo espresso l'aprile scorso, chiarendo appunto che la quota di tre lupi era quella che noi ritenevamo ‘sostenibile’ dalla popolazione”, precisa, spiegando poi quali sono gli altri ambiti in merito ai quali viene richiesto il parere dell’Istituto: “Gli altri casi in cui ci viene chiesto un parere riguardano altri elementi del percorso decisionale, cioè le motivazioni dell'intervento nel caso di lupi che si ritiene di rimuovere per la predazione. Viene analizzato quindi il livello di danni, per verificare che sia un livello particolarmente elevato, così come le misure alternative attivate, cioè se erano state messe in atto misure di prevenzione”, sottolineando poi come la Provincia di Bolzano non abbia chiesto un parere relativo a questi due aspetti nel decidere l’abbattimento del terzo esemplare.
“Noi ci siamo espressi unicamente sull'aspetto numerico e non sulle condizioni tecniche”, conclude Genovesi. La questione passerà ora al collegio, che nella camera di consiglio del 14 ottobre esaminerà le due richieste cautelari relative sia al piano provinciale di abbattimento dei lupi sia al decreto che autorizza il prelievo del terzo esemplare. Ogni ipotesi al momento resta aperta.