La Regione Piemonte si adegua alla nuova normativa sulla sicurezza negli sport invernali

«Se la riforma disposta dal D.Lgs. n. 40 aveva l'intenzione di rendere più chiaro il quadro normativo, i risultati non sembrano all'altezza». Si concludono così le considerazioni del componente del Comitato direttivo centrale del Cai Gian Paolo Boscariol relative alla legge regionale n. 32 del 2021
La Regione Piemonte, con l’approvazione della legge 15 dicembre 2021, n. 32, ha adeguato la propria normativa a quanto previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali, in ottemperanza all’art. 40 dello stesso decreto n. 40/2021. La legge regionale n. 32 del 2021 ha pertanto modificato e integrato la previgente normativa contenuta nella legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna), interessando ben 34 articoli.

Le considerazioni del componente del Comitato direttivo centrale Cai Gian Paolo Boscariol

In particolare, con l’art. 24 si dispone la sostituzione dell’art. 30 della legge n. 2 del 2009 sullo “sci fuori pista”. In primo luogo si reitera il principio che la percorrenza di itinerari al di fuori di piste e aree attrezzate, ancorchè tracciati e segnalati, avviene a rischio e pericolo dell'utente. Tale principio non è previsto dal D.Lgs. n. 40, ma è tuttavia contenuto – a livello statale - nella c.d. Direttiva Rigopiano (DPCM 12 agosto 2019). Viene mantenuta la dizione della legislazione precedente che associava l'obbligo del kit di autosoccorso nello sci alpinismo, nello sci fuori pista e nelle attività escursionistiche, anche mediante le racchette da neve, a "evidenti pericoli di valanghe", laddove il nuovo art. 26 “statale” ritiene sufficiente la ben più generica e di difficile interpretazione, formulazione “laddove per le condizioni nivometereologiche sussistano rischi di valanghe". In compenso si aggiunge l'obbligo di "abbigliamento e attrezzatura idonea" in tali attività, pena sanzioni da 100 a 150 euro. Ora, la disposizione più riduttiva, che richiede "evidenti" e non solo generici rischi (pericoli) di valanghe, non può prevalere sulla disposizione nazionale. Certo è che si tratterà ora, almeno in Piemonte, di individuare cosa si intenda per "abbigliamento e attrezzatura idonea": se la riforma disposta dal D.Lgs. n. 40 aveva l'intenzione di rendere più chiaro il quadro normativo, i risultati non sembrano all'altezza. E adesso si attendono le nuove leggi delle altre regioni.